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LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327

Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1980)
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Testo in vigore dal:  16-4-1963 al: 27-6-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1



I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.