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LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327

Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1980)
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Testo in vigore dal: 28-6-1980
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA. 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I rapporti a miglioria in uso nelle Province  del  Lazio,  comunque
denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore  abbia  il
possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato  al  fondo
migliorie in conformita' dell'uso locale o  della  convenzione,  sono
dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme  della
presente legge, quelle contenute nel titolo IV del  libro  terzo  del
Codice civile e nella legge 11 giugno  1925,  n.  998,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il  coltivatore
abbia, apportato al  fondo  miglioramenti  con  impianto  di  colture
arboree o arbustive, con o senza  fabbricati  rurali,  o  quelli  nei
quali il coltivatore abbia pagato il valore delle  migliorie  secondo
la convenzione o l'uso  locale,  all'atto  dell'ingresso  nel  fondo.
((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 22 maggio 1980, n. 233 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che  il  presente  articolo  "deve  intendersi  applicabile  ai  soli
rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e  comunque
costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2,  del
codice civile e non anche a quelli che erano gia' perpetui  all'epoca
dell'entrata in vigore di detta legge, in virtu' di anteriore  titolo
costitutivo o di usucapione".