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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 326

Deroga all'art. 38 e modifica all'art. 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  16-4-1963 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, già iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non è richiesto il requisito del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.
Gli ufficiali da ammettere a valutazione per l'anno 1964 ai sensi del comma precedente sono portati in aumento all'aliquota di valutazione dell'anno stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO