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LEGGE 2 marzo 1963, n. 321

Riapertura del termine di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-4-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, numero 230, per l'adeguamento della disciplina dei con tratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato alle disposizioni della legge predetta, è riaperto fino a 90 giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO