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LEGGE 5 marzo 1963, n. 269

Riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo e insegnante, cessato dal servizio anteriormente al 1 luglio 1956.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-4-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1


Le pensioni relative al personale direttivo e insegnate della scuola secondaria e artistica, nonché direttori didattici, agli ispettori scolastici ed ai rettori dei Convitti nazionali, cessati dal servizio anteriormente al 1 luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1 luglio 1962 sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.