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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 249

Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  6-4-1963 al: 27-6-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti sono reclutati tra gli ufficiali di complemento del Corpo di stato maggiore che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.
Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.