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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 234

Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-3-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, sono estese alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù equiparati a norma della legge n. 326 del 21 marzo 1958, ai complessi pararicettivi, in essa contemplati.