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LEGGE 2 marzo 1963, n. 166

istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'art. 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-3-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 20 nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63.
Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, si osservano le disposizioni di cui ai comma secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 sopra citato.
I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1963.