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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 105

Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1963 al: 24-8-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo straordinario di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1961-62.
È concesso altresì al predetto Ente un contributo annuo di 100 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69.