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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 80

Istituzione dell'assegno di studio universitario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1991)
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Testo in vigore dal:  9-3-1963 al: 5-5-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-1963, l'assegno di studio universitario.
L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso e incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza, previsto dal successivo articolo 3, e non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.
L'ammontare dell'assegno di studio e fissato in lire 180 mila per l'anno accademico 1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università o in località, di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 360 mila per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso è corrisposto in rate trimestrali anticipate.