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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 49

Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La lettera i), del secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio, è sostituita dalla seguente:
"i) Diploma di laurea in economia e commercio, oppure in giurisprudenza, oppure in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche ed attuariali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - GUI TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO