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LEGGE 26 gennaio 1963, n. 41

Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-2-1963 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

Celibi Ammogliati Generale di corpo d'armata e
gradi corrispondenti......... L. 133.000 L. 141.000 Generale di divisione e gra-
di corrispondenti............ " 120.000 " 128.000 Generale di brigata e gradi
corrispondenti............... " 93.000 " 101.000 Colonnello e gradi corri-
spondenti.................... " 74.000 " 82.000 Tenente colonnello e gradi
corrispondenti............... " 52.000 " 60.000 Maggiore e gradi corrispon-
denti........................ " 45.000 " 53.000 Capitano e gradi corrispon-
denti........................ " 36.000 " 45.000 Tenente e gradi corrispon-
denti........................ " 27.000 " 37.000 Sottotenenti e gradi corri-
spondenti a carriera limitata
e delle categorie del congedo
trattenuto e richiamato...... " 22.000 " 32.000 Sottotenente e gradi corri-
spondenti.................... " 21.000 " 28.000