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LEGGE 11 gennaio 1963, n. 39

Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-2-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le merci la cui importazione in condizioni di dumping cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale sono soggette ad un diritto anti-dumping.
Agli effetti della presente legge si ha importazione di merce in condizione di dumping quando il prezzo delle merci è:
a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali per una merce simile destinata al consumo nel Paese esportatore;
b) o, in assenza di tale prezzo sul mercato interno nel Paese esportatore, inferiore al più alto prezzo comparabile praticato per l'esportazione di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di operazioni commerciali normali
c) o, in assenza dei suddetti prezzi di riferimento, inferiore al costo di produzione di questa merce nel Paese di origine, maggiorato di un ragionevole supplemento per le spese di vendita e per il margine di profitto.
In ciascun caso, sarà tenuto conto delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di imposizione fiscale e delle altre differenze che possano influisce sulla comparabilità dei prezzi