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LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1744

Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-1-1963 al: 31-12-1972
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sulle locazioni dei beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e rivalutate con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro per le finanze.
Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.
Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire cinque per ogni duemila lire o frazione di duemila lire, col massimo di lire cinquanta.