stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 dicembre 1962, n. 1701

Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-1-1963 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
I relativi contratti sono approvati con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente ad approvare i corrispondenti progetti, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.