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LEGGE 25 novembre 1962, n. 1679

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  6-1-1963 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, modificato con la legge 2 aprile 1951, n. 252, è aumentato da lire 2.500.000.000 a lire 7.000.000.000.
All'incremento si provvede.
a) per lire 2.500 milioni da parte del Tesoro dello Stato, mediante 5 versamenti annuali di 500 milioni di lire ciascuno a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62;
b) per lire i miliardo mediante conferimento da parte della Banca nazionale del lavoro;
c) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;
d) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'Istituto centrale delle Banceli popolari italiane.
I conferimenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente saranno effettuati entro il 1 gennaio 1962.
La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a trasferire dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione alla Sezione di credito fondiario i conferimenti di cui al secondo comma, lettere b), c) e d), al fine di aumentare il capitale della Sezione per il credito fondiario per operazioni di carattere esclusivamente cooperativo.