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LEGGE 25 novembre 1962, n. 1651

Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-12-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I tre senatori provvisoriamente assegnati alla circoscrizione di Trieste sono eletti sulla base di candidature individuali senza collegamento.
Ogni elettore ha diritto di votare per un nome sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti per il terzo seggio è eletto il candidato più anziano di età.
Per i seggi che eventualmente rimangano vacanti nel corso della legislatura non si procede a sostituzione.
La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da meno meno di 200 e non più di 500 elettori della circoscrizione ed è depositata presso in Cancelleria della Corte d'appello di Trieste.
L'ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello di Trieste con modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.