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LEGGE 16 novembre 1962, n. 1622

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-12-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
assume, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle Armi