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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1617

Disposizione sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-12-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra.
Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.