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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1615

Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle Scuole e degli Istituti di istruzione secondaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-12-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:
"I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli".