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LEGGE 7 novembre 1962, n. 1613

Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1969)
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Testo in vigore dal:  1-12-1962 al: 2-12-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il diritto di scritturato delle note, domande, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.