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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1591

Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-12-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952, n. 2386, sono modificati come segue:
Ruolo normale:

Generale ispettore ........ n. 1
Tenente generale .......... " 2
Maggior generale .......... " 3
Colonnello ................ " 24
Tenente colonnello ........ " 37
Maggiore .................. " 1
Capitano .................. " 70
Tenente e sottotenente .... " 65
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Totale ... n. 247
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Ruolo speciale:
Tenente colonnello ........ n. 6
Maggiore .................. " 16
Capitano .................. " 46
Tenente e sottotenente .... " 32
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Totale ... n. 100
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