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LEGGE 29 settembre 1962, n. 1430

Norme in materia di pagamento dei fitti in grano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-10-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1

Articolo unico.

Per l'annata agraria 1961-62, nei contratti di affitto di fondo rustico, e nelle concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere a base per la conversione dei canoni, o delle indennità, convenuti in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro, ma a riferimento, nonché per il computo della riduzione del 30 per cento, a mente dello articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, è quello stabilito dallo Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata.
Nulla è innovato circa la determinazione del prezzo degli altri cereali e della canapa al fine della corresponsione del canone di affitto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1962

SEGNI FANFANI -- RUMOR

Visto, il Guardasigilli: BOSCO