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LEGGE 27 settembre 1962, n. 1419

Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-10-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1


L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, nel periodo dal 1 gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, sia stato raggiunto dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente senza poter conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziano, è promosso sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età ove l'ostacolo alla promozione sia stato successivamente rimosso per il trasferimento a disposizione di detto pari grado più anziano in applicazione della norma di cui allo art. 17 della predetta legge n. 1189.
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del citato art. 17 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere il collocamento a disposizione prevista dallo stesso articolo, possono esercitare tale facoltà fino al 31 dicembre 1962.
Il collocamento a disposizione è in tal caso disposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.