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LEGGE 16 agosto 1962, n. 1341

Norme per il finanziamento dei censimenti generali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-9-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'onere dei censimenti generali è a carico dello Stato.
I fondi occorrenti verranno assegnati all'Istituto centrale di statistica che ne renderà conto con apposita.
gestione.