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LEGGE 21 luglio 1962, n. 1102

Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-8-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ammontare delle garanzie da prestare per i diritti di confine gravanti su materiali e macchinari destinati ad usi ed impieghi per i quali le leggi in vigore prevedono la esenzione o la riduzione degli oneri doganali ed importati con particolari procedure in attesa del riconoscimento dell'agevolazione, può essere stabilito nella misura del 10 per cento dei diritti stessi.
La facilitazione si estende ai diritti doganali accessori, qualora anche di questi sia prevista l'esenzione o la riduzione, ed è accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidità.
I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori, nonché per sanzioni pecuniarie e spese, sono privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1962

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO