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LEGGE 18 luglio 1962, n. 1101

Modifiche ed aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione del sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, e con effetto dalla data di entrata, in vigore della legge medesima, è aggiunto il seguente comma:
"Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531".