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LEGGE 18 luglio 1962, n. 1100

Agevolazioni in favore dei marittimi in possesso del titolo professionale di macchinista navale in secondo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-8-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I macchinisti navali in secondo patentati a norma del primo comma dell'articolo 207 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, ed i macchinisti navali in secondo patentati a norma dell'articolo 64 del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, i quali abbiano rispettivamente compiuto i tirocini di navigazione previsti dal secondo comma del citato articolo 207, aggiunto col regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6497, sono abilitati ad imbarcarsi su navi munite di impianto di propulsione a vapore con le mansioni previste per il titolo di "capitano di macchina" dall'articolo 266 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI FANFANI - MACRELLI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO