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LEGGE 28 luglio 1962, n. 1075

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-8-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25 gennaio 1962, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1962

SEGNI FANFANI - COLOMBO - LA MALFA - TRABUCCHI TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO