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LEGGE 27 luglio 1962, n. 1074

Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-8-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo, riconosciuto con la legge 13 marzo 1958, n. 165, e con la successiva 16 luglio 1960, n. 727, a favore dei combattenti, reduci e categorie assimilate, vincitori dei concorsi riservati e generali indetti ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni, è esteso anche agli insegnanti profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, vincitori dei concorsi stessi, già equiparati ai reduci con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e con decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1962

SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO