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LEGGE 23 giugno 1962, n. 882

Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-8-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, è sostituito dal seguente:
"In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio".