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LEGGE 4 giugno 1962, n. 585

Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-7-1962 al: 1-8-1964
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado.
Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonché i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al comma precedente.