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LEGGE 25 maggio 1962, n. 545

Modifiche all'articolo 1, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di Istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-7-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dai seguenti:
"I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra, i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario.
"I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario.
"Ai fini dei commi precedenti si considera solo il servizio effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati".