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LEGGE 27 aprile 1962, n. 211

Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-5-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a predisporre un piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete, per l'importo presunto di 1.500 miliardi di lire.
Il piano sarà realizzato in due fasi, ciascuna della durata di un quinquennio.