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LEGGE 21 aprile 1962, n. 195

Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-5-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1963; ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica, contributi in annualità agli enti, cooperative e società, previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari entro il limite di impegno di tre miliardi di lire.