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LEGGE 18 aprile 1962, n. 194

Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/1985)
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Testo in vigore dal:  5-5-1962 al: 20-5-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per la difesa è autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di anni trenta la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, già Forlanini (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprietà dello Stato.
I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione dei rapporti fra lo Stato e la Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui è abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.