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LEGGE 18 aprile 1962, n. 194

Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/1985)
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Testo in vigore dal: 12-9-1985
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  la  difesa e' autorizzato a riconoscere ai sensi
degli  articoli  da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato
con  regio  decreto  30  marzo  1942, n. 327, e per la durata di anni
trenta  la  qualifica  privata  del  sistema  aeroportuale di Milano,
articolato  sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe
A   1   della  Organizzazione  internazionale  dell'aviazione  civile
(O.A.C.I.)  e  di  Linate,  gia'  Forlanini  (Milano),  di classe B 1
dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile (O.A.C.I.),
in  corso di realizzazione a spese della Societa' per azioni Esercizi
aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano.((3))
  Allo  scadere  dei  trenta  anni  le infrastrutture costruite dalla
Societa'  per  azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle
aree  pertinenti  ai  cessandi aeroporti statali della Malpensa e del
Forlanini a Linate diverranno di proprieta' dello Stato.
  I  Ministri  per  la  difesa,  per  le  finanze  e  per  il  tesoro
provvederanno   all'adozione  degli  atti  di  rispettiva  competenza
necessari   per   l'esecuzione  della  presente  legge  nonche'  alla
disciplina, mediante apposita convenzione dei rapporti fra lo Stato e
la  Societa'  per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale,
per  il  periodo  in  cui e' abilitata all'esercizio degli aeroporti,
competono  tutti  i  diritti  derivanti  dall'esercizio aeroportuale,
compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24. (1)(2)
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 2 aprile 1968, n. 515 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
"In  relazione  ai  nuovi  oneri  derivanti alla SEA dalla esecuzione
delle  opere  di  cui  al  precedente  articolo, la durata del regime
giuridico del sistema aeroportuale di Milano, stabilito dall'articolo
1 della legge 18 aprile 1962, n. 194 e dalla relativa convenzione per
la  disciplina  dei  rapporti  tra l'amministrazione dello Stato e la
societa'  per  azioni  Esercizi  aeroportuali  in  ordine  al sistema
aeroportuale  di Milano del 7 maggio 1962, decorrera' dal termine dei
cinque anni previsto dall'articolo precedente".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 8 maggio 1971, n. 420 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"  In  relazione  ai  nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione
delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del
sistema  aeroportuale  di  Milano, articolato nei due aeroporti della
Malpensa e di Linate, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile
1962,  n.  194,  e  dalla  relativa convenzione per la disciplina dei
rapporti  tra  l'Amministrazione dello Stato e la Societa' per azioni
esercizi  aeroportuali  (SEA)  in  ordine  al sistema aeroportuale di
Milano  del  7  maggio  1962, viene aumentata di anni trenta e cio' a
modifica  di  quanto  previsto  dall'articolo  2 della legge 2 aprile
1968, n. 515".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  22  agosto 1985, n. 449 ha disposto (con l'art. 2, comma 3)
che  "Il  termine  riguardante  la  durata  del  regime giuridico del
sistema   aeroportuale   di   Milano,   determinato  in  anni  trenta
dall'articolo  1, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 194, e'
aumentato di anni trenta. Sono conseguentemente abrogate le modifiche
al predetto termine apportate con le leggi 2 aprile 1968, n. 515, e 8
maggio 1971, n. 420".