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LEGGE 16 aprile 1962, n. 187

Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-5-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1614, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati, è abolito.