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LEGGE 16 aprile 1962, n. 186

Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-5-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965.
Il termine di 6 anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, articolo 15, primo comma, terzo alinea, è prorogato al 31 dicembre 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1962

GRONCHI FANFANI - COLOMBO - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO