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LEGGE 12 aprile 1962, n. 183

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-5-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti, rispettivamente, dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.