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LEGGE 19 aprile 1962, n. 178

Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-5-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione, appartenenti ai ruoli di cui all'unita tabella ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, non in servizio all'estero con il trattamento di cui alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.
Per gli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica e sportiva ed ai provveditori agli studi l'assegno mensile è stabilito nelle seguenti misure:
ispettori centrali e provveditori agli studi di 1ª classe: lire 39.400;
ispettori centrali e provveditori agli studi di 2ª classe: lire 15.000.