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LEGGE 30 gennaio 1962, n. 27

Disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Agli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizio presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento è valutato, ai fini giuridici, tutto il servizio da essi prestato fino alla loro assunzione in ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI -BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA