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LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1527

Determinazione dei prezzi delle sanse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-2-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari.
I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.
I prezzi così stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.