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LEGGE 18 dicembre 1961, n. 1470

Finanziamenti a favore di Imprese Industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/1977)
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Testo in vigore dal:  8-2-1962 al: 21-9-1977
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 4, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccolo e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuova condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale.