stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1370

Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-1-1962 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nelle Province nelle quali la coltivazione del tabacco sia stata danneggiata da infestazione parassitaria di peronospora tabacina nell'annata agraria 1960-61, i canoni di affitto in natura o in denaro dei fondi rustici coltivati a tabacco sono ridotti, per la stessa annata agraria, di una percentuale compresa nei limiti minimo e massimo stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della entità dei danni verificatosi.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nel caso che nel fondo siano praticate anche altre culture, le suddette percentuali di riduzione si applicano alla quota di canone riferibile alla superficie coltivata a tabacco, con detrazione dal canone globale.
È considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1 gennaio e il 1 marzo 1961, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa
risulti maggiore di quella determinata ai sensi dei precedenti commi.
L'affittuario può ripetere, entro un anno dalla cessazione del
contratto, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto a norma del presente articolo.