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LEGGE 2 dicembre 1961, n. 1330

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1962 al: 5-2-2004
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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per le partecipazioni statali è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica, mediante conferimento in capitale dei beni o diritti appartenenti all'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 18 marzo 1961).
La stessa società eserciterà, a favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti sottoposti al controllo dello Stato, i medesimi compiti già esercitati dall'Istituto Nazionale Luce.
La società menzionata nel precedente comma subentra di diritto in tutti i rapporti concernenti l'Ente suddetto, compreso il godimento dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale Luce.