stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 2035

Proroga della durata del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 7-1-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato
con  regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di
essa;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951,
n. 1763, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 15 marzo 1952,
con  il  quale fu costituito, con durata fino al 31 dicembre 1959, il
Consorzio  bresciano tra cooperative di produzione e lavoro, con sede
in Brescia, e ne fu approvato il relativo statuto.
  Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente,
tenutasi  il  15  dicembre  1959, con il quale e' stata deliberata la
proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 1980;
  Udito  in  via  d'urgenza,  il  Comitato  costituito  in  seno alla
Commissione  centrale  per  le  cooperative,  ai  sensi dell'art. 19,
lettera  b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato,
14 dicembre 1947, numero 1577;
  Sulla  proposta  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:

  La  durata  del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e
lavoro,  non  sede  in Brescia, e' prorogata fino al 31 dicembre 1980
(millenovecentottanta).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1960

                               GRONCHI

                                                   SULLO - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1961
  Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 125. - VILLA