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LEGGE 25 giugno 1909, n. 422

Concernente la costituzione di Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici. (009U0422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  25-7-1909

Art. 1



Le Società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in Consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato o degli enti morali.

A questi Consorzi può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, purché l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio secondo le norme vigenti e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di due milioni.

In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'ammissione di Consorzi di cooperative all'appalto rimane subordinata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione che decide sulle sufficienti garanzie d'idoneità, stabilità o solvibilità dei Consorzi stessi.

Ai Consorzi sono estese, per la formazione della cauzione, le stesse norme vigenti per le Società cooperative di produzione e lavoro.