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LEGGE 29 novembre 1961, n. 1300

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  3-1-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953, concernente le misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
Restano ferme nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le indennità ragguagliate o comunque commisurate alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.