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LEGGE 24 novembre 1961, n. 1298

Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  3-1-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, è concesso il trattamento economico nella misura e con le modalità di cui alla tabella D) della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
Ai titolari del trattamento di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.
Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.
Gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare delle forze armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto parte delle forze armate regolari, la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa.